REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
La
Corte d’Appello di Milano
SEZIONE
LAVORO
Composta dai Signori Magistrati
Dott.
Luigi de Angelis Presidente Rel.
Dott.
Angiola Sbordone Consigliere
Dott.
Paola Accardo Consigliere
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero
di ruolo sopra riportato, discussa all'udienza
collegiale del 11.12.2001 e promossa con ricorso
depositato i1 27.4.2001
DA
elettivamente domiciliato in Milano, Via della Guastalla
8, presso gli Avv.ti Maria Rita SURANO
Elena SAVASTA e Vincenza PALMIERI
CONTRO
TESSE Riccardo Roberto, ABBONANTE Salvatore, PESSINA
Moreno Luca, CONSONNI Luigi
elettivamente domiciliati in Milano, Via Bellezza 9,
presso l'Avv. Mirco RIZZOGLIO
OGGE'I'TO: Appello
sentenza Gìudice di Tribunale […]
retribuzione
di attività corrispondente a mansioni superiori.
Con sentenza 6 marzo 2001 n. 629 il tribunale di Milano,
accogliendo, per quel che ora interessa, le domande subordinate di Riccardo
Tesse, Salvatore Abbonante, Luca Moreno Pessina, Luigi Consonni, dipendenti del
Comune di Milano inquadrati nella quarta – Abbonante nella terza led –
qualifica funzionale, ha condannato il convenuto Comune di Milano a pagare loro
le differenze retributive derivanti dal riconoscimento dello svolgimento di
mansioni di quinto livello dal luglio 1998.
Contro la sentenza il 27
aprile 2001 ha proposto appello il Comune, lamentando come, contrariamente a
quanto ritenuto dal tribunale, le mansioni svolte dagli attori (di
aggiornamento, a mezzo computer, di dati d'archivio secondo schemi
prestabiliti e copiatura di stralci planimetrici conservati presso l’archivio)
corrispondono all'inquadramento dei lavoratori, anche perché non risulta la
prevalenza di quelle più qualificanti e comunque la responsabilità di indirizzo
propria del quinto livello. In ogni
caso, ha sostenuto sempre l’appellante, il diritto andava riconosciuto dal 31
marzo 1999, data di stipulazione del contratto collettivo cui fa riferimento
l'art. 56 d.lgs. n. 29 del 1993, e successive modificazioni, e comunque da non
prima del 29 ottobre 1998.
Gli appellati hanno
resistito ed hanno svolto appello incidentale teso al riconoscimento delle
differenze retributive legate allo svolgimento di mansioni di sesto livello e
ciò fino al 31 marzo 2000.
All'udienza dell'11 dicembre 2001 la causa è stata
discussa e decisa per i seguenti
1.
Va chiarito che Serra e Pasquale, come risulta
dall'intestazione e dal contenuto dell'impugnazione incidentale nonché dalle
stesse quattro procure alle liti rilasciate, non hanno proposto appello, e che
l’indicazione dei loro nominativi a pag. 22 della memoria costitutiva è ad
abundantiam o dovuta a mero errore materiale.
2.
Contrariamente a quanto lamentato nell’atto d’appello
(pag. 9 ss.), il primo giudice non è
pervenuto al decisum ritenendo qualificante, ai
fini del ritenuto svolgimento di mansioni di quinto
livello (ex da parte
degli attori, un certo impiego del computer da parte loro. In sentenza è infatti stato valorizzato il
tipo di uso dagli stessi effettuato, precisandosi che non si tratta di mera
immissione di dati, ma di raccolta, verifica, elaborazione, allegazione delle
planimetrie e costruzione originale di disegni o di cartelli stradali. Si precisa in proposito che Tesse e
Abbonante sono addetti alla registrazione e all’aggiornamento delle planimetrie
e alla costruzione di nuovi disegni, anche se solo il primo utilizza il più
sofisticato sistema autocad, Pessina è addetto alla
programmazione e costruzione dei cartelli stradali, nonché all'attività di
manutenzione; Consonni prepara l’intervento di riparazione urgente rispetto
alla segnaletica e predispone i relativi fogli.
Nell’esprimere la sua valutazione puntualmente il
tribunale ha richiamato il d.p.r. n. 333 del 1990, il
quale, sia pure con
riguardo a settore differente (informatico), prevede un inquadramento iniziale
dei dipendenti al quinto livello, e può quindi aiutare a specificare la
genericità della formula dell’ “uso complesso di dati per l’espletamento delle
prestazioni lavorative” previsto per il collaboratore
professionale di quinta
qualifica funzionale, il quale, come dice la disposizione, “può richiedere
altresì preparazione tecnica e particolare conoscenza delle tecnologie del
lavoro con eventuale impiego di apparecchiature complesse". Vi è quindi,
nell’ipotesi di specie, qualcosa in più rispetto alla figura dell’esecutore
(quarta qualifica funzionale), nelle cui “attività specializzate... anche
mediante l'uso di apparecchiature tecniche di tipo complesso” pare piuttosto
rientrare chi si avvalga del computer per le operazioni più semplici,
quale la videoscrittura o la semplice archiviazione di dati: si sottolinea, in
proposito, che l’operatore di terza qualifica funzionale non adopera il computer
(“attività prevalentemente esecutiva o tecnico-manuale la cui esecuzione
comporta anche gravosità e/o disagio, ovvero l’uso e la manutenzione ordinaria
di strumenti e arnesi di lavoro”), e che quindi deve pure doversi distinguere
tra coloro che, pur appartenendo alla medesima area che si definiva una volta
delle mansioni di ordine, lo adoperano in modi diversamente complessi.
Nel disattendere l’appello principale vanno aggiunte
alcune considerazioni:
la prima è che I' esistenza di poteri di coordinamento e
di responsabilità dei risultati raggiunti dai
collaboratori coordinati è richiesta dalla declaratoria
in questione solo in via eventuale.
La seconda considerazione è che la prevalenza su cui
tanto si è insistito dal parte del Comune nelle sue difese, riguarda il caso
del dipendente che, inquadrato in una certa qualifica svolgente certe mansioni,
venga poi adibito in parte a mansioni proprie della qualifica (immediatamente)
superiore;
non invece al caso in
questione, in cui si tratta di verificare se i compiti stabilmente svolti da un
dipendente rientrino, complessivamente considerati, in uno o in un altro
inquadramento. Del resto, giova precisarlo, stante le dichiarazioni di Meazza,
confermative di quelle degli attori, una questione di prevalenza potrebbe porsi
solo con riguardo a Pessina, addetto anche alla manutenzione dei cartelli
stradali. Ma anche per lui tale attività viene svolta non in misura prevalente,
ma uguale all’altra.
Secondo la corte, infine –
che in questo non condivide la pur recente giurisprudenza del consiglio di
stato in materia – il regime transitorio di cui all’ultimo comma dell‘art. 52
d.lgs. n. 165 del 2001 non comprende le pretese retributive connesse allo
svolgimento di mansioni superiori.
Induce a questa conclusione
l’espresso riferimento ivi contenuto all’inesistenza del diritto ad
avanzamenti automatici in caso di mansioni superiori. Siffatto riferimento
sarebbe privo di valore normativo se non lo si leggesse in contrapposizione
all’esistenza del diritto al trattamento retributivo superiore, come del resto
si comprende dall’eliminazione, ad opera dell’art. 15 d.lgs. n. 80 del 1998
dell’inciso riguardante “il diritto a differenze retributive” pure presente nel
testo originario introdotto nel d.lgs. n. 29 del 1993 dal d.lgs n. 80 del 1998.
Non si trascuri, in proposito, come il legislatore delegato fosse consapevole
delle tensioni giurisprudenziali in materia anche a seguito di Corte cost. 31
marzo 1995, n. 101.
3.
Va anche disatteso l’appello incidentale. Le su descritte
mansioni, infatti, non superano la soglia della complessità dell’uso dei dati,
della preparazione tecnica e particolare conoscenza delle tecnologie del lavoro
con eventuale impiego di apparecchiature complesse di cui si è detto. Non a
caso, del resto, a caratterizzare le attività della sesta qualifica funzionale
– ancora non a caso propria dell’”istruttore” – è richiesta una preparazione
derivante in genere da specifico titolo professionale, del quale non è neppure
allegato il possesso da parte degli attori.
Nel dispositivo che, nel
rito del lavoro, prevale sulla motivazione avendo c.d. efficacia esterna (ad
es., Cass. 11 gennaio 2001, n. 300), il tribunale non ha poi limitato al marzo
1999 le retribuzioni dovute. Del resto, l’indicazione del 1999 invece che del
2000 nella parte motiva della decisione è probabilmente dovuta ad errore
materiale.
Infine, si sottolinea come i dipendenti non si lamentino
della mancata statuizione sulla richiesta di pagamento di importi determinati,
e come l’impugnazione comprenda interessi e rivalutazione solo in connessione
con gli altri profili – qui disattesi – dell’appello incidentale.
In conclusione, la sentenza appellata va confermata.
L'esito dell'appello, solo parzialmente favorevole ai
lavoratori, rende equa la compensazione delle spese per un terzo, a norma
dell'art. 92 cod. proc. civ. La residua quota, liquidata in £. 3.500.000
complessive, di cui £.. 2.000.000 di onorari, 1.000.000 di diritti, segue la
soccombenza.
p.q.m.
conferma la sentenza appellata,
dichiara compensate per metà le spese d'appello, condanna
il Comune a pagare la residua quota di spese, che liquida in £.3.500.000.
Milano, 11 dicembre 2001
Luigi De Angelis,
presidente e relatore
Corte d’Appello di Milano –
sez. Lavoro